Genitori più tutelati negli studi professionali. E’ una delle novità del nuovo contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi professionali, che ha validità fino al 31 marzo 2018 (firmatari Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs). L’accordo contiene diversi aspetti riguardanti la conciliazione tra vita familiare e lavoro, anche dal punto di vista innovativo dei papà. Infatti, introduce il congedo parentale a ore e i nuovi congedi di paternità, a favore cioè soltanto dei papà.

Due le nuove opportunità di congedo per i neo-papà, una obbligatoria e l’altra facoltativa. Con la prima, il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno. Tale congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta a esso.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità (ai sensi del decreto legislativo 151/2001), ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.

L’altra opportunità offerta ai papà che lavorano negli studi professionali è quella secondo cui il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo), il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni di cui intende fruire, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, se presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.